Incandidabilità del sindaco Giunta. A ottobre le udienze al Tribunale ed al Tar

Nel corso del mese di ottobre verrà affrontato il nodo della incandidabilità/ineleggibilità del sindaco Francesco Giunta.

Il 17/10, infatti, è stata fissata l’udienza presso il Tribunale di Termini Imerese per esaminare il ricorso presentato da Vincenzo Fasone e da altre sette persone ed un altro ricorso presentato da Andrea Di Leonardo, candidato per il M5S nelle recenti consultazioni comunali. Con i ricorsi citati viene chiesto che il Tribunale riconosca la incandidabilità di Francesco Giunta e se ne proclami, quindi, la decadenza. Il 28/10, inoltre, è stata fissata la prima udienza presso il Tar di Palermo per discutere dei ricorsi presentati per l’annullamento delle elezioni dell’11/6/2017 e l’indizione di nuove elezioni, nonché per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito dal candidato non eletto al ballottaggio.

Si tratta, come è ovvio, di una questione di primaria importanza per la nostra città, dove è stato eletto un sindaco a forte rischio decadenza per incandidabilità. Se i Tribunali la dovessero riconoscere, in tutti gli stadi di giudizio, allora oltre alla decadenza del sindaco, si avrebbe lo scioglimento del consiglio comunale, l’arrivo di un commissario straordinario e l’indizione di nuove elezioni per il primo turno primaverile utile.

Diciamo anche, con la chiarezza che ci contraddistingue, che Francesco Giunta non avrebbe dovuto candidarsi. Un fatto è certo e incontrovertibile: l’attuale sindaco è stato condannato a sedici mesi di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, commessi quando rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale in quanto agente della Siae (ente pubblico). Con questa condanna sulle spalle avrebbe dovuto avvertire l’esigenza morale di non candidarsi, così come i partiti che lo hanno sostenuto quella di non candidarlo. Di sicuro la nostra città non fa proprio una bella figura ad avere eletto e ad avere come sindaco una persona condannata.

C’è poi il profilo squisitamente giuridico, che ruota intorno alla questione della incandidabilità dello stesso Giunta, da egli ripetutamente negata, da altri invece vigorosamente sostenuta. Anche come ausilio ad una più larga comprensione, pensiamo sia utile ricostruire, sia pure per punti, la vicenda:

  1. a) con sentenza n. 325 del 12 dicembre 2013, emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2014, l’attuale sindaco Francesco Giunta ha patteggiato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi sedici di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (nella specie SIAE) (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.) e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), unificati sotto il vincolo della continuazione, per aver causato un danno di 2.500 euro alla SIAE in qualità di suo mandatario, avendo indebitamente riscosso penali non dovute per ritardato pagamento;
  2. b) l’art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs. 235/2012 (c.d. decreto Severino), prevede che “non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale “coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c)”.

Molti cittadini si sono chiesti come mai non sia stato possibile accertare prima, al momento cioè dell’accettazione della candidatura, se sussistessero o no i requisiti voluti dal decreto Severino. Va chiarito, a tal proposito, che al momento della presentazione della candidatura al candidato viene chiesto, tra l’altro, di fare una dichiarazione sostitutiva di notorietà, specificando se è in regola con i dettati del decreto Severino, assumendosi quindi egli la responsabilità di quanto dichiarato. La commissione elettorale è tenuta a verificare se la dichiarazione esiste, nulla potendo eccepire sui contenuti della stessa, tranne che non vengano presentati ricorsi. Nel caso in specie, tuttavia, a quel tempo non furono presentati ricorsi, anche perché molti non conoscevano nel dettaglio la situazione penale di Francesco Giunta, il quale, se del caso, potrebbe essere chiamato a rispondere delle dichiarazioni che ha reso.

Sta di fatto che si è svolto il primo turno elettorale e soltanto alla conclusione dell’iter elettorale e cioè dopo il turno di ballottaggio, è stato possibile presentare ricorsi, in questo caso all’Ufficio centrale elettorale di Termini Imerese che, come è noto, è presieduto da un magistrato. Con decisione dello scorso 27 giugno l’Ufficio centrale elettorale di Termini Imerese ha respinto i ricorsi presentati in sede di proclamazione degli eletti ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, d.lgs. 35/2012 ritenendo non sussistere nei confronti del candidato sindaco Francesco Giunta la contestata condizione d’incandidabilità, essendogli stata applicata per i reati “che in astratto rientrerebbero nell’art. 10 [comma 1], lettera d) d.lgs. cit.”, e cioè “per i delitti di cui agli artt. 480 e 493 c.p., in regime di continuazione con i più gravi delitti di truffa, la pena complessiva di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa, già ridotta per il rito, come emerge dalla lettura della sentenza”, pertanto “inferiore a mesi sei di reclusione”, e cioè al minimo previsto dal citato art. 10.1.d) d.lgs. 235/2012.

In sostanza, l’Ufficio Centrale ha applicato un metodo di calcolo della pena per i diversi reati ascritti al Giunta, calcolo che in alcun modo è rintracciabile nella sentenza, per giungere alla conclusione che essendo la pena per i reati espressamente previsti dal decreto Severino calcolabile in 5 mesi e 10 giorni, non si applica il decreto Severino stesso.

Come si può leggere nella mozione presentata in Consiglio Comunale dai consiglieri eletti con la coalizione Fasone sindaco, “ la decisione dell’Ufficio centrale elettorale di Termini Imerese di separare chirurgicamente il reato di truffa (art. 640, comma 2, n. 1) dagli altri due reati di falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.) e di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), non tiene conto del vincolo di continuazione che unifica in modo indissolubile le tre fattispecie criminose commesse “stante l’identità del disegno criminoso desumibile dalle stesse modalità di svolgimento delle condotte e dalla loro unitarietà temporale e psicologica” (così si legge nella sentenza di condanna, pagina XXXVI), e come tali connotate dall’abuso dei poteri e dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

L’Ufficio centrale elettorale, anziché limitarsi a prendere atto della sentenza penale definitiva di condanna, l’ha sostanzialmente riscritta, sia restringendo le fattispecie penali rilevanti ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 10.1.d) d.lgs. 235/2012, sia ricalcolando la pena irrogata sempre ai suddetti fini ed effetti, violando il principio di intangibilità del giudicato penale secondo cui la valutazione del giudice del processo elettorale sulle cause ostative alla candidatura deve essere compiuta sulla base del solo accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna, senza la possibilità di esperire ulteriori indagini di merito e neppure di reinterpretare la fattispecie contestata e la decisione del giudice penale “.

La questione, adesso, a seguito dei ricorsi presentati, che noi giudichiamo opportuni, perfino doverosi nei confronti e per rispetto delle istituzioni democratiche, verrà risolta dai tribunali.

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